Il delitto previsto dall’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato che periglio, integrato dal compimento che atti simulati ovvero fraudolenti volti a coprire i propri o altrui beni, idonei – stando a un concetto “decaduto ante” i quali valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente deferenza https://www.avvocato-penalista.org/ponte-buggianese-online-chat.html